Art. 1
In vigore dal 29 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, di anatomia umana, di patologia generale, di antropologia di paleontologia, di igiene, di chimica biologica, di genetica e di patologia vegetale e microbiologia agraria".
Art. 92. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di "Prospezioni geochimiche".
Art. 110, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Farmacia, è modificato nel senso che i primi tre comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti "La frequenza del primo corso di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica deve precedere quella del secondo corso e la frequenza del secondo quella del terzo.
Analoghe precedenze sono stabilite per i rispettivi esami. L'esame di chimica generale e inorganica deve procedere quelli di chimica organica e di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica primo corso.
L'esame di chimica organica deve precedere quello di tutte le materie in cui si utilizza la Chimica organica (Chimica farmaceutica;
Chimica biologica; Farmacologia e farmacognosia; Tecnica e legislazione farmaceutica; Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica secondo corso; Chimica farmaceutica applicata; Chimica bromatologica; Igiene). L'esame di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica secondo corso deve precedere quelli di Chimica bromatologica e di Tecnica e legislazione farmaceutica.
L'esame di Anatomia umana deve precedere quello di Fisiologia generale. L'esame di Fisiologia generale e l'esame di Chimica biologica devono precedere quello di Farmacologia e farmacognosia".
Dopo l'art. 167, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in calcolo automatico.
Corso di specializzazione in Calcolo automatico
Art. 168. - Presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito un corso di specializzazione in Calcolo automatico. Il corso ha la durata di un anno e si propone di preparare laureati specializzati nel calcolo automatico e nel trattamento delle informazioni.
Art. 169. - Al corso si possono iscrivere coloro che siano in possesso di una laurea rilasciata da qualunque Facoltà universitaria.
Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al corso, è fissato, anno per anno, dal Consiglio della Facoltà, su proposta del direttore del corso.
L'ammissione al corso è, pertanto, subordinata ad una graduatoria formulata in base all'esito di un esame orale.
Art. 170. - Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Gli insegnamenti del corso sono affidati a professori di ruolo, o liberi docenti o assistenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria, nonché a persone di riconosciuta competenza in uno degli insegnamenti impartiti nel corso. Le nomine sono approvate dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore del corso.
Art. 171. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:
1) Fondamenti di logica e di aritmetica con applicazioni ai calcolatori elettronici a cifra;
2) Struttura dei calcolatori elettronici;
3) Elementi di programmazione generale;
4) Linguaggi programmativi particolari;
5) Analisi numerica.
Gli insegnamenti sono integrativi da esercitazioni pratiche e da seminari.
Ogni iscritto è tenuto a seguire i corsi ed a partecipare alle altre attività del corso.
È data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma del corso e di sottoporre al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali proposte di variazione del medesimo che saranno rese pubbliche.
Art. 172. - Al termine del corso, gli iscritti devono sostenere un esame finale consistente in un colloquio su tutti gli argomenti svolti e nella discussione di una tesina orale preparata su argomento scelto d'accordo con uno degli insegnanti del corso.
A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un certificato di frequenza e di profitto in calcolo automatico.
Art. 173. - La Commissione d'esami è composta dagli insegnanti dei corsi di cui all'art. 171 ed è presieduta dal direttore del corso.
Art. 174. I contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-23;2165#art-1