Art. 3
In vigore dal 12 ago 1964
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla, impresa "Officine elettriche di Pontinvrea", con sede in Savona, via Garroni n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2402#art-3