Art. 3
In vigore dal 27 mar 1964
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa, che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza si Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente ed i relativi rapporti giuridici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2358#art-3