Art. 3

In vigore dal 27 mar 1964
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bari, con l'indicazione delle data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente ed i relativi rapporti giuridici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2354#art-3

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