Art. 3
In vigore dal 27 mar 1964
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni "Unione Elettrica Intercomunale", con sede in Grosio (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2353#art-3