Art. 6
In vigore dal 27 mar 1964
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2349#art-6