Art. 1
In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente, della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relativo agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione.
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Società Impianti Distribuzione Elettrica - S.I.D.E." di Marcato e Fasolo - Società in accomandita semplice, con sede in Campodarsego - frazione Fiumicello (Padova) rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'impresa della "Società Impianti Distribuzione Elettrica - S.I.D.E." di Marcato e Fasolo - Società in accomandita semplice, con sede in Campodarsego - frazione Fiumicello (Padova), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2336#art-1