Art. 1

In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Comm. Rag. Giovanni Battista Menestò", con sede in Assisi (Perugia), via Capodacqua n. 183, rientra tra le imprese previste dallo del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia, elettrica esercitate nei comuni di Pietralunga, Foligno (Perugia), Belmonte Sabino, Longone Sabino, Poggio San Lorenzi (Rieti), dalla impresa "Comm. rag. Giovanni Battista Menestò", con sede in Assisi (Perugia), via Capodacqua n. 183. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2323#art-1

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