Art. 3
In vigore dal 27 mar 1964
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Consorzio Elettrico Monte di Marlegno", con sede in Marlengo - frazione Monte di Marlengo n. 9 (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nello del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2296#art-3