Art. 1

In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Ditta Fratelli Fabrizio - Impresa elettrica", con sede in Paglieta (Chieti), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri. Sulla proposta, del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: . L'impresa "Ditta Fratelli Fabrizio - Impresa Elettrica", con sede in Paglieta (Chieti), è trasferita allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2284#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo