Art. 1
In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla, istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione Ritenuto che l'impresa "Consorzio, Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), rientra tra, le imprese previste dallo del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, ed il commercio;
Decreta:
.
L'impresa "Consorzio Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2262#art-1