Art. 1

In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la deliberazione n. 66, in data 30 dicembre 1962 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia con provvedimento n. 13344/Div. II, nella seduta del 22 febbraio 1963 - con la quale il Consiglio comunale di Lozio (Brescia) ha deciso di assumere direttamente il servizio di illuminazione pubblica e privata; Ritenuto che il comune di Lozio, avendo iniziato l'esercizio dell'attività elettrica successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell' della legge stessa; Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto è da comprendere tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Lozio (Brescia). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2232#art-1

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