Art. 3
In vigore dal 6 feb 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963
SEGNI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 116. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-03;2054#art-3