Art. 1

In vigore dal 7 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale: a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento; c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2063#art-1

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Art. 1 Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonche' le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento. — Testo vigente | Portale Normativo