Art. 1
In vigore dal 7 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale:
a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento;
c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1963
SEGNI
LEONE - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2063#art-1