Art. 3
In vigore dal 26 gen 1964
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Ponte Giovanni" con sede in Prazzo (Cuneo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-14;1969#art-3