Art. 4

In vigore dal 26 gen 1964
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'alto della consegna i beni, i Legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa anche amministrativa o che comunque comportino adempimento entro termini di decadenza o di prescrizione. L'impresa è altresì tenuta a fornire dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto cercarne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, astratti dei libri e delle scritture. l. L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n 138.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-14;1964#art-4

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