Art. 1

In vigore dal 26 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Amministrazione Eredi Avv. Ivo Gallimberti", con sede in Chioggia (Venezia), tenuta Zennare - Cà Bianca, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività, di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Chioggia dalla impresa "Amministrazione Eredi Avv. Ivo Gallimberti", con sede in Chioggia (Venezia), tenuta Zennare - Cà Bianca. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi di beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-14;1946#art-1

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