Art. 1

In vigore dal 12 gen 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la pubblica istruzione: Decreta: È approvato, nel testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1963 SEGNI LEONE - FOLCHI - BOSCO RUMOR - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 73. - VILLA

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) [...]; b) [...]; c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-11;2029#art-1

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Art. 1 Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. — Testo vigente | Portale Normativo