Art. 1

In vigore dal 28 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 agosto 1960, n. 1042; Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Visti l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice; Vista la domanda con la quale l'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi ha chiesto di essere autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno occorrente per la costruzione di due campi di tennis in Malè; Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta: L'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Val di Sole e di Rabbi è autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno sito in Malè, via della Croce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1963 SEGNI FOLCHI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-11;1999#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'acquisto, da parte dell'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi, con sede in Male', di un appezzamento di terreno sito in Male'. — Testo vigente | Portale Normativo