Art. 1
In vigore dal 28 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 agosto 1960, n. 1042;
Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Visti l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;
Vista la domanda con la quale l'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi ha chiesto di essere autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno occorrente per la costruzione di due campi di tennis in Malè;
Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
L'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Val di Sole e di Rabbi è autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno sito in Malè, via della Croce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1963
SEGNI
FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-11;1999#art-1