Art. 1
In vigore dal 28 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;
Visti la leGge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1564, n. 1817;
Visti l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;
Vista la domanda con la quale l'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi mia chiesto di essere autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno occorrente per la costruzione di un campo di tennis, in Rabbi;
Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
L'Azienda autonoma di soggiorno e cura delle Valli di Sole e di Rabbi è autorizzata ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno rito in località Acidule (comune di Babbi).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1963
SEGNI
FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, FOGLIO n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-11;1998#art-1