Art. 1
In vigore dal 21 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1415;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzato il prelevamento di lire 733.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 400 - Spese per la pulizia ed
il riscaldamento dei locali delle Ammi
nistrazioni centrali, ecc......................... L. 233.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 149 - Spese per l'apprestamento
dei materiali e per le necessita più
urgenti in caso di pubbliche calamità,
ecc............................................... L. 500.000.000
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L. 733.000.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 135. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-10;1727#art-1