Art. 2
In vigore dal 28 gen 1964
Il prefetto della provincia di Sondrio, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1963
SEGNI
RUMOR
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-08;1997#art-2