Art. 2
In vigore dal 25 dic 1963
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avrà, luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-08;1746#art-2