Art. 2

In vigore dal 1 gen 1964
I rimanenti cinque posti di professore di ruolo, di cui due da destinarsi al raddoppiamento di cattedre, saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 novembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 63. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-02;1784#art-2

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