Art. 6

In vigore dal 26 gen 1964
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, di Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 134 - VILLA
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