Art. 6

In vigore dal 26 gen 1964
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della> Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 112. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1900#art-6

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Art. 6 Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Azienda Elettrica L. — Testo vigente | Portale Normativo