Art. 1
In vigore dal 16 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE -
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 138. - VILLA
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 dicembre 1965, n. 1693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-30;1805#art-1