Art. 2

In vigore dal 4 dic 1963
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-30;1503#art-2

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