Art. 3
In vigore dal 22 dic 1963
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1963
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-27;1731#art-3