Art. 1
In vigore dal 4 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 544. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondere al personale per prestazioni
straordinarie da rendere, anche col sistema del
cottimo, per conto e nell'interesse del servi-
zio delle pensioni di guerra, ecc.............. L. 80.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 11. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondersi al personale del Ministero e
delle Intendenze di finanza, ecc............... " 150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 143. - Alluvioni, piene, frane, ma-
reggiate, ecc.................................. " 1.000.000.000
Cap. n. 149. - Spese per l'apprestamento dei
materiali e per le necessita piu urgenti in ca-
so di pubbliche calamità, ecc.................. " 1.000.000.000
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L. 2.230.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1963
SEGNI
BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-26;1502#art-1