Art. 1

In vigore dal 4 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 544. - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere, anche col sistema del cottimo, per conto e nell'interesse del servi- zio delle pensioni di guerra, ecc.............. L. 80.000.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 11. - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, ecc............... " 150.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 143. - Alluvioni, piene, frane, ma- reggiate, ecc.................................. " 1.000.000.000 Cap. n. 149. - Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessita piu urgenti in ca- so di pubbliche calamità, ecc.................. " 1.000.000.000 -------------- L. 2.230.000.000 -------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1963 SEGNI BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-26;1502#art-1

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Art. 1 Prelevamento di lire 2.230.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo