Art. 2
In vigore dal 22 dic 1963
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni verranno incominciate e compiute è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le opere di cui al precedente dovranno iniziarsi e ultimarsi rispettivamente entro sei mesi e due anni sempre dalla suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963
SEGNI
ANDREOTTI
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 86 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-22;1729#art-2