Art. 3
In vigore dal 17 dic 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provvede alla restituzione alla impresa "Ferrante e De Lisio", con sede in Carlantino (Foggia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenente nell' della legge 6 dicembre 1963, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-20;1703#art-3