Art. 1
In vigore dal 10 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208 Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del capitolo n. 170 "Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata e dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 e aumentato di L. 30.000.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 57. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-18;1521#art-1