Art. 1

In vigore dal 10 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208 Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per il tesoro; Decreta: Lo stanziamento del capitolo n. 170 "Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata e dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 e aumentato di L. 30.000.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1963 SEGNI LEONE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 57. - VILLA
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Art. 1 Assegnazione di L. 30 miliardi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per restituzioni e rimborsi I.G.E. (1° provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo