Art. 1
In vigore dal 28 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota in data 2 settembre 1963, n. 3731 e la relativa documentazione, con la quale il medico provinciale di Cosenza richiede la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Rossano Calabro (da intendersi Rossano), di quella Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 8 marzo 1903, n. 92, con il quale fra l'altro, una parte del territorio del comune di Rossano della provincia di Cosenza è stato dichiarata di endemia malarica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica per la parte di territorio del comune di Rossano della provincia di Cosenza, contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 92, è revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963
SEGNI
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-14;1480#art-1