Art. 1

In vigore dal 19 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva, il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia, e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Visto l'atto di assegnazione di beni della I.R.E.D. S.r.l., in liquidazione, redatto dal notaio Giancarlo Rovai in data 6 febbraio 1963, repertorio n. 2855, fascicolo 1709, registrato in Prato addì 19 febbraio al numero 3391, volume 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è autorizzata ad acquisire nel proprio patrimonio i seguenti immobili, già di proprietà della I.R.E.D. S.r.L, in liquidazione, di cui all'atto di assegnazione di beni di data 6 febbraio 1963 summenzionato e cioè: a) porzione del complesso immobiliare posto in Firenze, via Por Santa, Maria, delimitato dalla via Por Santa Maria, via delle Terine, via di Capaccio, piazza del Mercato Nuovo; b) immobile posto in Firenze, via Saponai n. 20 rosso; c) porzione di immobile posto in Prato, piazza San Domenico, ai civici numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7; d) apprezzamento di terreno, sito in Firenze, interno a via di Rusciano, confinante con la proprietà dello Istituto Vittorio Veneto, della Società RILCA e della Camera di commercio; e) porzione d'immobile di recente costruzione sito in Firenze, via Mannelli angolo via Capodimondo e precisamente: tre quartieri posti al primo piano di detto immobile: il tutto meglio specificato e descritto nell'atto anzidetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963 SEGNI TOGNI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 39 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;2109#art-1

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