Art. 3
In vigore dal 17 dic 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Impresa Elettrica " Alta Irpinia " G. Vigorita Eredi", con sede in Lacedonia (Avellino), corso G. Matteotti n. 35, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 150. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1665#art-3