Art. 4
In vigore dal 17 dic 1963
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 148. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1663#art-4