Art. 1
In vigore dal 17 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica o trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che la "Impresa Elettrica Ing. Aurelio Drago", con sede in Lercara Friddi (Palermo), Corso G. Sartorio n. 101, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sulla proposta dell'Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
.
La "Impresa Elettrica Ing. Aurelio Drago", con sede in Lercara Friddi (Palermo), corso G. Sartorio n. 101, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1933, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1656#art-1