Art. 3
In vigore dal 17 dic 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provveda alla restituzione all'impresa "Ditta Tommaso Pallanca", con sede in Airole (Imperia), via Nazionale n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1611#art-3