Art. 2
In vigore dal 17 dic 1963
L' indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963 n. 138.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1555#art-2