Art. 1
In vigore dal 11 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l', commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell', commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte del conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1525#art-1