Art. 1

In vigore dal 11 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l', commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. È approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell', commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 20 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1525#art-1

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Art. 1 Elenco che determina le attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. — Testo vigente | Portale Normativo