Art. 1
In vigore dal 5 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è soppresso quello di "Storia del giornalismo".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale".
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Chimica quantistica;
Chimica statistica;
Chimica nucleare.
Nello stesso articolo i due due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: "I sette insegnamenti complementari..." e "Tuttavia, ove lo studente..." sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale". " Tuttavia ove lo studente intende seguire, per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facoltà. La scelta fatta, in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazione durante il corso di studi". Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo-organico-biologico) "Materie coloranti" è contrassegnato da un asterisco.
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Geologia regionale;
Micropaleontologia;
Petrotettonica;
Sedimentologia;
Geochimica applicata.
Art. 46, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che le propedeuticità stabilite sotto la lettera a) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
a) per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica, generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa, senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche;
L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I;
L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica;
Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica, senza avere superato l'esame di Chimica fisica I;
L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Economia di mercato dei prodotti agricoli;
Trasformazione montane e rimboschimenti;
Fitoiatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1508#art-1