Art. 1
In vigore dal 5 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di:
Diritto internazionale Lingue araba;
Lingua albanese;
Lingua ungherese;
Lingua russa;
Lingua cecoslovacca;
Lingua serbocroata.
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Statistica economica;
Sociologia Econometrica Ricerca operativa Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Diritto fallimentare Diritto delle assicurazioni (private e pubbliche).
Art. 16 - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e lettere straniere sono aggiunti quelli di:
Bibliografia e biblioteconomia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1507#art-1