Art. 1
In vigore dal 24 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1968, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Gerontologia e Geriatria;
Chirurgia plastica;
Ottica fisiologica;
Parassitologia medica;
Neurochirurgia.
Dopo l'art. 167, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in tisiologia.
Scuola di specializzazione in tisiologia
Art. 168. - È istituita la Scuola di specializzazione in tisiologia. La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma.
Art. 169. - La Scuola ha la durata di due anni.
L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a numero dieci allievi.
Art. 170. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 171. - Le materie di insegnamento sono:
Primo anno:
1) Patologia e clinica della tubercolosi polmonare;
2) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare ed estrapolmonare;
3) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
4) Diagnostica radiologica;
5) Microbiologia.
Secondo anno:
1) Clinica, e terapia delle malattie tubercolari;
2) Diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;
3) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
4) Broncologia e tecniche broncologiche;
5) Igiene e legislazione sociale.
Art. 172. - I corsi sono integrati da turni di esercitazione riguardanti la diagnostica clinica, la terapia, le tecniche di laboratorio e da cicli di conferenze fissate anno per anno dal direttore della Scuola.
Art. 173. - Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni, i turni di internato stabiliti dal direttore della Scuola.
Art. 174. - Alla fine del primo ed alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere un esame unico su tutte le materie di insegnamento ed un esame finale di diploma con dissertazione scritta su argomento assegnato dal direttore della Scuola o da uno degli insegnanti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 113. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1462#art-1