Art. 1
In vigore dal 26 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea;
Visto l'art. 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
In applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 17 in data 6 febbraio 1962 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, il Ministero dell'industria e del commercio provvede agli accertamenti tecnici ed economici sulle intese e sulle posizioni dominanti attuate nel territorio nazionale, fornendo altresì la necessaria assistenza nell'espletamento di analoghi accertamenti agli agenti commissari all'uopo delegati dalla Comunità Economica Europea.
A tal fine il Ministro per l'industria ed il commercio affida i singoli incarichi a funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria o ad altri funzionari della carriera direttiva dei servizi competenti per la specialità della indagine richiesta, nonché a funzionari del ruolo direttivo degli uffici provinciali dell'industria e del commercio.
Qualora gli interessati si rifiutino di fornire le notizie richieste o di sottoporre all'esame libri e documenti aziendali o impediscano l'accesso nelle sedi e stabilimenti dell'impresa, ed in ogni caso di necessità, i funzionari incaricati possono richiedere l'assistenza degli agenti della polizia tributaria che è tenuta ad eseguire, con i poteri e le modalità stabilite dalle leggi vigenti per i suoi compiti di istituto gli accertamenti richiesti dai funzionari predetti in base al mandato del Ministro per l'industria ed il commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
LEONE - TOGNI - PICCIONI - BOSCO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1884#art-1