Art. 1
In vigore dal 14 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729;
Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Udito il parere del Consiglio, di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 20 del regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729, è sostituito dal seguente:
"Tutte le contabilità devono essere trasmesse al Ministero o alle Direzioni territoriali presso i Comandi di regione nel termine di ottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
LEONE - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1856#art-1