Art. 1

In vigore dal 14 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729; Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare; Udito il parere del Consiglio, di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 20 del regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729, è sostituito dal seguente: "Tutte le contabilità devono essere trasmesse al Ministero o alle Direzioni territoriali presso i Comandi di regione nel termine di ottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1963 SEGNI LEONE - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 4. - VILLA
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Art. 1 Modificazioni all'art. 20 del regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729. — Testo vigente | Portale Normativo