Art. 1

In vigore dal 6 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Diritto pubblico regionale". Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto pubblico regionale Organizzazione internazionale. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 34) Epigrafia e antichità semitiche; 35) Assiriologia ed archeologia orientale. Art. 32, relativo all'ammissione al corso di laurea in Lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Lettere; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti". Art. 55, relativo al corso di laurea in Fisica, dopo il settimo comma è inserito il seguente: "Gli esami di Fisica generale I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami di Esperimentazione fisica I e II. Nel tredicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo generale viene aggiunto l'insegnamento di "Storia della fisica". Nello stesso articolo nel quattordicesimo comma fra i corsi a scelta di Matematiche superiori, per l'indirizzo generale, viene aggiunto l'insegnamento di: "Istituzioni di fisica matematica". Nello stesso articolo nel sedicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di: Fisica nucleare; Fisica superiore; Meteorologia; Calcolo elettronico. Nello stesso articolo fra i corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di: Calcolo elettronico; Fisica molecolare; Cristallografia. Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: 19) Micro-paleontologia. Gli insegnamenti complementari semestrali di: "Zoogeografia; Fitogeografia; Ecologia animale ed Ecologia vegetale sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 20) Zoogeografia ed ecologia animale; 21) Fitogeografia ed ecologia vegetale. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: 21) Geofisica applicata. Dopo l'art. 65 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in Scienze biologiche Art. 66. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale) 6) Zoologia (biennale); 7) Anatomia comparata 8) Anatomia umana 9) Istologia ed embriologia 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Antropologia 2) Biologia generale; 3) Biologia marina; 4) Biologia molecolare; 5) Biologia vegetale applicata; 6) Biometria e statistica; 7) Citologia; 8) Entomologia; 9) Farmacologia; 10) Fisiologia vegetale; 11) Fitobiologia marina; 12) Fitogeografia ed ecologia vegetale; 13) Genetica; 14) Idrobiologia e pescicoltura; 15) Meccanica dello sviluppo; 16) Microbiologia; 17) Parassitologia; 18) Patologia generale; 19) Patologia vegetale; 20) Zoogeografia ed ecologia animale. Art. 67. - Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono sia la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica sperimentale, di Chimica generale ed inorganica sono propedeutici nella iscrizione e nello esame e quello di Chimica organica nel solo esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Chimica biologica I, corsi di Anatomia umana, di Istologia ed embriologia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Igiene. Il corso di Chimica biologica è propedeutico nell'iscrizione e nell'esame al corso di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di Zoologia (biennale) e di Botanica (biennale), sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali. Art. 68. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari. L'esame di laurea consiste: a) in quattro prove pratiche e orali rispettivamente in Botanica, in Zoologia, in Istologia ed embriologia e in Anatomia comparata; b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio; c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta. Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 16) Difesa delle piante; 17) Genetica vegetale; 18) Zoologia agraria (semestrale); 19) Metodologia sperimentale (semestrale); 20) Economia dei mercati agricoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1512#art-1

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