Art. 1
In vigore dal 6 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Diritto pubblico regionale".
Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico regionale
Organizzazione internazionale.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
34) Epigrafia e antichità semitiche;
35) Assiriologia ed archeologia orientale.
Art. 32, relativo all'ammissione al corso di laurea in Lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Lettere; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti".
Art. 55, relativo al corso di laurea in Fisica, dopo il settimo comma è inserito il seguente:
"Gli esami di Fisica generale I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami di Esperimentazione fisica I e II. Nel tredicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo generale viene aggiunto l'insegnamento di "Storia della fisica".
Nello stesso articolo nel quattordicesimo comma fra i corsi a scelta di Matematiche superiori, per l'indirizzo generale, viene aggiunto l'insegnamento di: "Istituzioni di fisica matematica".
Nello stesso articolo nel sedicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di:
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Meteorologia;
Calcolo elettronico.
Nello stesso articolo fra i corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:
Calcolo elettronico;
Fisica molecolare;
Cristallografia.
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di:
19) Micro-paleontologia.
Gli insegnamenti complementari semestrali di: "Zoogeografia;
Fitogeografia; Ecologia animale ed Ecologia vegetale sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
20) Zoogeografia ed ecologia animale;
21) Fitogeografia ed ecologia vegetale.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di:
21) Geofisica applicata.
Dopo l'art. 65 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Laurea in Scienze biologiche
Art. 66. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale)
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata
8) Anatomia umana
9) Istologia ed embriologia
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Antropologia
2) Biologia generale;
3) Biologia marina;
4) Biologia molecolare;
5) Biologia vegetale applicata;
6) Biometria e statistica;
7) Citologia;
8) Entomologia;
9) Farmacologia;
10) Fisiologia vegetale;
11) Fitobiologia marina;
12) Fitogeografia ed ecologia vegetale;
13) Genetica;
14) Idrobiologia e pescicoltura;
15) Meccanica dello sviluppo;
16) Microbiologia;
17) Parassitologia;
18) Patologia generale;
19) Patologia vegetale;
20) Zoogeografia ed ecologia animale.
Art. 67. - Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono sia la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica sperimentale, di Chimica generale ed inorganica sono propedeutici nella iscrizione e nello esame e quello di Chimica organica nel solo esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Chimica biologica I, corsi di Anatomia umana, di Istologia ed embriologia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Igiene. Il corso di Chimica biologica è propedeutico nell'iscrizione e nell'esame al corso di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di Zoologia (biennale) e di Botanica (biennale), sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali.
Art. 68. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.
L'esame di laurea consiste:
a) in quattro prove pratiche e orali rispettivamente in Botanica, in Zoologia, in Istologia ed embriologia e in Anatomia comparata;
b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio;
c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta.
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
16) Difesa delle piante;
17) Genetica vegetale;
18) Zoologia agraria (semestrale);
19) Metodologia sperimentale (semestrale);
20) Economia dei mercati agricoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1512#art-1