Art. 1
In vigore dal 5 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, e modificato con regio decreto 3 settembre 1942, n. 1391 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, le successive modificazioni;
Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 102;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
TITOLO I
Ordinamento generale didattico
. - Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
«Il Politecnico di Torino è costituito dalla Facoltà di architettura e dalla Facoltà di ingegneria, a cui è annessa una Scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali».
Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
«La Scuola di ingegneria aerospaziale ha il fine speciale di fornire la preparazione scientifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche ed astronautiche e dare impulso alle ricerche in tali campi. Essa comprende due sezioni: Strutture, Propulsione».
Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 relativi all'ordinamento della Scuola di ingegneria aeronautica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
TITOLO VII
Scuola diretta a fini speciali
Art. 34. - La Scuola di ingegneria aerospaziale ha la durata di due anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) comuni alle due sezioni:
1) Aerodinamica I;
2) Gasdinamica I;
3) Motori per aeromobili
b) per la Sezione Strutture:
4) Aerodinamica II:
5) Aeronautica generale;
6) Costruzioni aeronautiche I;
7) Costruzioni aeronautiche II;
8) Progetto di aeromobili I;
9) Progetto di aeromobili II;
10) Sperimentazione di volo;
11) Strumenti di bordo; e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
A)
12) Sistemi di guida e navigazione;
12) Tecnologie aeronautiche:
12) Tecnica degli endoreattori;
B)
13) Fisica dei fluidi;
13) Impianti motori astronautici;
c) per la Sezione Propulsione:
4) Costruzione di motori per aeromobili;
5) Dinamica del missile;
6) Gasdinamica II;
7) Misure fluidodinamiche;
8) Motori per missili;
9) Sistemi di guida e navigazione;
10) Strutture aeromissilistiche;
11) Tecnologie aeronautiche;
e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
A)
12) Aeronautica generale;
12) Costruzioni aeronautiche I;
12) Tecnica degli endoreattori;
B)
13) Costruzione di motori per missili;
13) Fisica dei fluidi.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 35. - Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici.
Art. 36. - Al primo anno della Scuola possono essere iscritti quali studenti coloro che già siano forniti di una laurea in Ingegneria.
Per gli allievi muniti della laurea in Ingegneria aeronautica la durata degli studi presso la Scuola è annuale, con gli obblighi di frequenza e di esame che saranno stabiliti dal Consiglio della Facoltà.
Potranno altresì essere ammessi:
1) gli ufficiali del Genio aeronautico secondo quanto è disposto dall'art. 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2) gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso scuole estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facoltà.
Art. 37. - Per il superamento degli esami di profitto e di laurea valgono le norme contenute nel titolo V del presente statuto.
Art. 38. - La distinzione fra le due Sezioni sul diploma di laurea sarà limitata ad un sottotitolo. Agli allievi non precedentemente laureati in una Facoltà di ingegneria italiana ammessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36, sarà rilasciato al termine un certificato degli esami superati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
Gui
Visto, Il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963.
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1506#art-1