Art. 1
In vigore dal 5 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove, modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto dell'economia;
17) Diritto comparato del lavoro
18) Dottrina generale del processo;
19) Papirologia giuridica.
Art. 52. - Agli insegna menti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Filologia biblica;
Letteratura cristiana antica;
Storia del cristianesimo.
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: Filosofia della religione.
L'art. 188, relativo ai titoli di ammissione alle Scuole ed ai Corsi di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 188. - Alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento possono iscriversi i laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e di Magistero".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, figlio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1505#art-1