Art. 1
In vigore dal 9 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota 24 luglio 1963, n. 3842, con la quale il medico provinciale di Catania trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per le zone già stabilite dal regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, per il comune di Licodia Eubea di quella Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, con il quale venivano dichiarate, tra l'altro, due zone di endemia malarica del territorio del comune di Licodia Eubea della provincia di Catania;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica per le zone del comune di Licodia Eubea della provincia di Catania, contenuta nel regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, è revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1963
SEGNI
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 55. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-22;1382#art-1